Art. 5 del d.lgs. 33/2013
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
Il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 ha introdotto, unitamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti a queste assimilati per tali finalità, l’istituto dell’accesso civico “semplice”, cui si è aggiunto l’accesso civico “generalizzato” con il D.lgs. 97/2016.
Per accesso civico semplice si intende il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati che gli Enti hanno l’obbligo di pubblicare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n.33/2013, nel caso in cui abbiano omesso di renderli disponibili nella apposizta “Trasparenza” del sito istituzionale.
Per accesso civico generalizzato si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti e dati degli Enti, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La richiesta di accesso civico semplice e generalizzato va presentata tramite posta elettronica all’indirizzo posta@larcobaleno-odv.it
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La richiesta può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata. L’Associazione risponde nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione del documento) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa (richiesta irregolare o incompleta, per la natura o complessità dei dati richiesti).
Nel caso di ritardi o di omessa pubblicazione o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Presidente dell’Organo di Amministrazione via PEC all’indirizzo: larcobaleno-odv@pec.it
REGISTRO DELLE RICHIESTE
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